Perchè denunciare il Sindaco Comincini in tema di Inquinamento atmosferico

Nel nostro ordinamento giuridico la protezione dell’ambiente è imposta da dettami costituzionali (art. 9, 32 Cost.) e si eleva a valore primario ed assoluto con la tutela:
  • dello sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione;
  • della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività (si fa fatica e sembra assurdo pensare al disinteresse delle 39.000 morti premature l'anno, a livello nazionale, denunciate dall' OMS per le polveri sottili prodotte principalmente dal traffico).
E' nel ruolo di ufficiale di governo e di rappresentante della collettività, centro e sintesi delle funzioni e responsabilità di dirigenza apicale ed Assessori, che il Sindaco opera e svolge la sua attività nel quadro delle attribuzioni fissategli dalla legge (art. 54 D.Lgs. 267/2000).
In questo contesto ci si trova a dover rilevare la sua condotta omissiva (art.328 c.p.), facendone partecipe l'autorità di polizia giudiziaria, nel merito dei seguenti obblighi:
  • informazione sulla gravità e pericolosità della situazione dell'inquinamento da PM10: 107 giorni di sforatura dei limiti di legge in 5 mesi;
  • diffusione di una corretta informazione ambientale in particolare per i soggetti a maggior rischio della popolazione;
  • provvedimenti di limitazione / dissuasione del traffico nelle situazioni più critiche escluse dalla ZTL;
  • programmazione punti di monitoraggio inquinanti con centraline fisse e mobili, analizzatori portatili a diffrazione laser, campionamento attraverso l'esposizione personale passiva per la rilevazione in continuo degli inquinanti nell'ambiente e nelle emissioni;
  • promozione di iniziative metropolitane di mobilità sostenibile i.e. Agenda 21, oltre ad approfondire la fase 2 del DM n.60 del 2 aprile 2002;
  • superamento dell'uso nocivo dei soffiatori portatili per la pulizia strade con macchine di tipo aspirante;
  • coinvolgimento ASL MI2 per la valutazione dell'impatto sanitario da inquinamento atmosferico rientrante nei LEA che i Dipartimenti di Sanità Pubblica devono garantire per sviluppare nel cittadino una conoscenza specifica sull'argomento;
  • smentita dell'informazione dolosa del periodico dell'Amm.ne 'Comunale Semplice Comune Cittadino' del maggio 2006 che titola allegramente che "l'aria di Cernusco è un po' meno inquinata dell'hinterland" (mancano i dati critici del PM10) legittimando di fatto tutto l'inquinamento esistente e al contempo rassicurando la popolazione che la qualità dell'aria è tollerabile;
  • smentita del falso annuncio, sempre del periodico comunale del dicembre 2005, del monitoraggio del PM10, inquinante in realtà non richiesto dal Comune nella campagna ARPA 15/11/2005 - 20/12/2005.

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